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Bergamo in Comune | Luglio 27, 2024

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OSSERVAZIONI AL PIANO ATTUATIVO DI EDIFICAZIONE DEL PARCO OVEST 2

OSSERVAZIONI AL PIANO ATTUATIVO DI EDIFICAZIONE DEL PARCO OVEST 2

 

Confrontando le planimetrie riportate nel PGT vigente e nelle “slides” di presentazione del Piano Attuativo (pPA da ora in avanti) del Comune dell’operatore privato proprietario dell’area si nota che non corrispondono.

In pPA il parcheggio della ex-BAS con l’area alberata limitrofa sono escluse, mentre in AT-20 il parcheggio è completamente inserito come pure buona parte dell’area alberata.

L’area del distributore esistente è interamente inserita in AT-20 nel PGT vigente ed è invece esclusa in pPA. Non si tratta di un dettaglio marginale p2021-erché tale superficie è riconosciuta essere pari a 1.112 m² completamente asfaltati di cui 200 m² già edificati e destinati a diventare 400 m².

Si rimarca, inoltre, come nonostante le riduzioni nella delimitazione dell’area la superficie totale riportata in pPA sia diversa da quella riportata nel PGT: 113.787 m² contro 113.710 m². Si tratterà anche solo di dettagli, ma il riportare congruentemente i confini ed il valore delle superfici è un atto amministrativo dovuto.

La proposta di edificazione ricade in parte entro la Zona di Tutela C del Piano di Rischio Aeroportuale.

La Variante urbanistica n. 7 “VARPGT07” del PGT di cui l’ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha espresso parere favorevole nel 2018 inserisce espressamente nelle tavole PRA01÷05 parte delle aree riportate nella proposta di Piano Attuativo entro la Zona di Tutela C del Piano di Rischio Aeroportuale.

In particolare questa variante urbanistica ha l’obiettivo di recepire specifici vincoli derivanti dalla presenza dell’aeroporto internazionale di Bergamo – Orio al Serio ed il documento “PRA0b – Norme Tecniche del Piano di Rischio Aeroportuale” riporta chiaramente che in “Zona di Tutela C si può prevedere un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali. Vanno comunque evitati: insediamenti ad elevato affollamento (quali centri commerciali); costruzioni di scuole, ospedali e, in generale obiettivi sensibili (…). Per quanto riguarda la realizzazione di nuova funzione non residenziale la stessa deve essere caratterizzata da tipologie costruttive e destinazioni d’uso che prevedono la presenza di un modesto numero di persone”.

PRA0b – Norme Tecniche – ad Art.4 – Efficacia ed Attuazione – prescrive in chiaro che “qualora vi sia difformità nelle disposizioni descritte negli elaborati del Piano di Rischio Aeroportuale (…) rispetto agli elaborati del PGT, le prime sono sempre prevalenti, in quanto riferite a vincoli e tutele di livello sovraordinato”.

Inoltre sempre PRA0b ad Art.3 – Ambito di applicazione – comma 4. impone che “la valutazione della coerenza e della compatibilità di tali previsioni (urbanistiche) con le disposizioni normative in tema di rischio aeroportuale deve essere sempre e comunque effettuata nella fase istruttoria dei singoli piani attuativi e/o delle loro eventuali varianti”.

Si ha il forte dubbio che l’estensore del Piano Attuativo non abbia minimamente considerato l’esistenza della Variante urbanistica n. 7 “VARPGT07” al PGT e le sue prescrizioni obbligatorie, dal momento che tale piano è in non lieve contrasto con le Norme Tecniche del Piano di Rischio Aeroportuale di tale Variante urbanistica.

I dati dei metri quadrati assegnati alle varie destinazioni d’uso riportati nella prima ipotesi della pPA suscitano perplessità perché alcune non sono affatto congruenti con le prescrizioni di AT-20 del PGT e di VARPGT-07:

  • Non è chiaro dove siano inserite le residenze convenzionate e sociali, nonostante queste ultime siano previste nel PGT dovere essere almeno il 10% di slp, vale a dire 2.400 m² ed oltre.

  • 2000 + 200 m² di edilizia commerciale (distributore incluso) non è chiaro in base a quali valutazioni derivino, dal momento che il PGT prescrive per “Medie strutture commerciali di vendita” un massimo di 2.400÷2.500 (è presente una incongruenza nei numeri) nel caso di strutture di rilevanza locale che si riducono a 1.500 m² nel caso di strutture commerciali di prossimità.

  • Eventuali strutture commerciali di rilevanza locale sono identificate con il codice C2.b; nella Zona di Tutela Aeroportuale C tali destinazioni sono espressamente escluse dal documento PRA0b – Norme tecniche del Piano di Rischio Aeroportuale – facente parte della Variante 07 al PGT.

  • Eventuali strutture alberghiere sono identificate con il codice Tr.1a; nella Zona di Tutela Aeroportuale C il medesimo documento PRA0b ammette tali destinazioni solo “limitatamente a servizi di ospitalità collegati all’esercizio della attività aeroportuale”.

  • Nel novembre 2018 ENAC ha emesso parere favorevole al Piano di Rischio Aeroportuale presentato dal Comune di Bergamo (ENAC-PROT-05/11/2018-0121121-P e Comune di Bergamo protocollo 2018-11-08;0387454) con le seguenti due note:

– “Si rileva inoltre una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell’area interessata dall’impronta del piano di rischio e della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti”.

– “A seguito del presente parere il Comune potrà approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela, rimanendo responsabile per quanto riguarda la verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere, con particolare riferimento a quanto dichiarato nel piano di rischio aggiornato”.

  • Il supermercato (codice C2.b) come rappresentato in pPA ricade per oltre due terzi della sua slp all’interno della Zona di Tutela Aeroportuale C dove la sua eventuale edificazione è espressamente proibita.

  • Almeno una torre della proposta di edilizia residenziale del pPA si trova all’interno della Zona di Tutela Aeroportuale C.

  • L’albergo (codice Tr.1a) come rappresentato in pPA viene ad essere sul confine della Zona di Tutela Aeroportuale C ed i suoi parcheggi a raso sono interni dove la sua eventuale edificazione è ammessa solo se al servizio dell’aeroporto.

  • PRA0b – Norme tecniche del Piano di Rischio Aeroportuale – facente parte della Variante 07 al PGT ad Art.6 – Disciplina delle Zone di Tutela – prescrive esplicitamente che “per immobili interessati da differenti zone di tutela (…) si applicano le limitazioni delle zone più cautelative”.

Per quanto riguarda la versione attuale del Piano Attuativo si prende atto del trasferimento di 4.900 m² ad altra area (ex-ItalCementi) e, con riferimento alle residenze convenzionate e sociali previste da AT-20, rimane la domanda circa la effettiva destinazione d’uso finale di questi metri quadrati trasferiti.

L’osservazione principale circa il mero valore numerico della slp è che non è chiaro dove siano ubicati minimo 2.400 m² di residenza sociale previsti da AT-20.

Non viene minimamente rispettata la prescrizione del vigente PGT che “La concentrazione volumetrica deve essere collocata nella porzione nord del perimetro dell’AT-20 al fine di consentire la continuità del parco urbano previsto nell’area e di preservare la maggior superficie permeabile possibile”.

Inoltre è presente un secondo trasferimento di volumetria nel pPA che non viene minimamente enfatizzato, ma viene passato sotto totale silenzio, evidentemente sperando che passi inosservato.

Oltre a quello da area industriale dismessa (ex-BAS) ad altra area industriale dismessa (ex-ItalCementi) è presente l’edificazione con tanto di parcheggi a raso “a servizio del nuovo parco” (sic) nel triangolo agricolo tra via della Grumellina e l’Asse Interurbano. In questo caso il trasferimento di volumetria è da area industriale dismessa ad area prevista essere corridoio ecologico.

Edificato sull’Asse Interurbano.

Oltre a quanto già osservato circa il Piano di Rischio Aeroportuale, rimarchiamo anche come l’edificato ed i parcheggi a raso siano previsti essere in pieno paleo-alveo del Morla.

Evidentemente il progettista, così come non è stato informato a proposito di VARPGT-07, manco lo sapeva e manco se ne è accorto…

Inoltre questa area non è minimamente previsto essere edificabile in AT-20.

Si tratta pertanto di un secondo trasferimento di volumetria oltre a quello da area industriale dismessa (ex-BAS) ad altra area industriale dismessa (ex-ItalCementi), la differenza è che in questo caso il trasferimento è da area industriale dismessa ad area prevista essere corridoio ecologico.

Bergamo, 01 giugno 2021

Francesco Samuele Macario – BergamoinComune – Candidato Sindaco

Marco Brusa – BergamoinComune

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