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RADDOPPIO BERGAMO-MONTELLO & TRENO PER ORIO: ATTI DOVUTI NON EFFETTUATI
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L’avvocato Marco Ferri ha inviato una comunicazione al Responsabile della unità operativa della Polizia edilizia ed ambientale del Comune di Bergamo e qui di seguito ne viene data una breve sintesi e ne viene riprodotto l’intero testo originale.
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La committenza degli interventi è di natura pubblica e statale con obbligo di verifica in materia paesaggistica, ne consegue che per la legge ed i decreti vigenti, prima di qualsiasi abilitazione alla attività, è necessaria una Relazione Paesaggistica, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2005, corredata da verifiche tecniche tracciabili.
Tale Relazione Paesaggistica deve attestare l’ottemperanza degli interventi alle previsioni di tutela delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo.
Dal giorno 06 novembre 2024 tali Norme Tecniche sono integralmente e pienamente efficaci ed operanti sotto il profilo giuridico sia per il Comune di Bergamo che per ogni altro soggetto che sia il committente e/o il progettista e/o il realizzatore di interventi nei beni paesaggistici.
Pertanto per verificare la sussistenza della autorizzazione in materia paesaggistica è necessario procedere al riscontro dell’esistenza di documentazione che deve attestare la valutazione positiva della compatibilità paesaggistica delle opere.
Non risulta, però, sussistere alcuna identificazione dei beni paesaggistici quali territori di protezione esterna dei parchi e, pertanto, alcuna verifica di compatibilità paesaggistica nei termini previsti dalle leggi e dai decreti applicabili.
Non risultano essere precisati sia la normativa di apposizione del “vincolo paesaggistico” che i termini temporali di decorrenza del medesimo vincolo.
Il Comune di Bergamo ha assunto “un diverso intendimento per le porzioni territoriali interessate dall’intervento ferroviario” che dovrebbero essere territori di protezione esterna dei parchi e, pertanto, non risulta effettuata alcuna verifica di compatibilità paesaggistica.
Pertanto si ritiene che il Responsabile della unità operativa di Polizia edilizia ed ambientale del Comune di Bergamo non possa che tempestivamente procedere alla attivazione e svolgimento dei seguenti adempimenti :
A – dare immediata attuazione, in merito ai progetti ed ai lavori in corso alle disposizioni degli articoli 27 e 28 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380, vale a dire alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.
B – provvedere a comunicare l’esito di questi accertamenti agli organi competenti perché assumano i provvedimenti stabiliti dalla normativa di tutela paesaggistica vigente.
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